09 Marzo 2020
MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIE PRESSO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Il Commissario Straordinario richiama ulteriormente l’attenzione sulle disposizioni previste dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020:
Ø è consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
Ø è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli suindicati, all’aperto o al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
Presso ogni esercizio commerciale dovranno essere esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igieno-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, che qui si riportano.
a) lavarsi spesso le mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bichieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
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