Guida utile-Elenco siti tematici
Tasse e Tributi locali
Palazzo di CittàGuida utile-Elenco siti tematiciFinanza-Lavoro-SUAPTurismo e culturaNotizie ed eventi
A chi rivolgersi | Autocertificazioni | Protezione Civile | Servizi ai cittadini | Tasse e Tributi locali | Votare |

ICI/IMU

Regolamento in materia d'imposta

Deliberazione Commissariale n. 9/c del 21 febbraio 2000

Art. 1
Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione, di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, si applica soltanto ai fabbricati, sempre che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale che li utilizza.

Art. 2
Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera m) del D.Lgs 446/97, per comporre bonariamente il rapporto d'imposta si dispone l'introduzione nella gestione dell'ICI dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, da utilizzare sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/97. All'accertamento con adesione si può addivenire a seguito: · di iniziativa del contribuente spontaneamente o perché destinatario di comunicazioni o richieste dirette a definire il relativo obbligo contributivo; · di iniziativa del contribuente a seguito di avvenuta notifica di avviso di accertamento; · di un invito avanzato dall'ente impositore prima della notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 3
Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera o) del D.Lgs 446/97 è previsto il differimento dei termini e il versamento rateale dell'imposta in presenza delle seguenti condizioni:
· calamità naturali di grave entità;
· gravi e comprovate situazioni di disagio economico del contribuente.
Le agevolazioni di cui al presente articolo vengono disposte dal Responsabile del tributo con provvedimento motivato su richiesta del contribuente; nello stesso provvedimento devono essere definiti l'importo maggiorato degli interessi legali, il termine temporale del differimento e la rateazione entro i limiti previsti per le imposte erariali. Il mancato pagamento di una rata fa decadere il beneficio e rende immediatamente esigibile il residuo debito.

Art. 4
Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera d) del D.Lgs.vo 446/97 è considerata parte integrante dell'abitazione principale la pertinenza, limitatamente ad una unità immobiliare, anche se iscritta distintamente in catasto, purché censita nella categoria catastale C2 o C6 e di fatto asservita all'abitazione principale.
Per l'unità immobiliare l'esistenza del vincolo pertinenziale deve essere comunicato all'Ufficio I.C.I. del Comune entro sessanta giorni precedenti la scadenza del versamento di acconto, indicando ubicazione, identificativi catastali, categoria e rendita dell'immobile citato. La comunicazione di cui al comma 2 vale per l'anno di imposta nel quale viene presentata e per gli anni successivi, finchè permane la destinazione dell'immobile a pertinenza. La cessazione della qualità di pertinenza deve, inoltre, essere segnalata all'Ufficio con le modalità di cui al comma 2.

Art. 5
Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dall'anno 2000 ai sensi dell'art. 30 comma 14 della L. n. 488 del 23.12.1999.
TARSU/ TARES
ICI/IMU
Regolamento Generale delle entrate comunali
Regolamento accertamento con adesione
TOSAP
Addizionale Comunale IRPEF
Pubblicità e Pubbliche Affissioni
Lampade Votive
TASI
Evasione fiscale
TARI
Ricevimento utenza
Regolamento definizione agevolata ex D.L. 93/2016
'Regolamento definizione agevolata ingiunzioni ex D.L. 34.2019'
Canone Unico Patrimoniale

   Copyright © 2004 Comune di Corato - Per contatti: info     -    Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.corato.ba.it
Dichiarazione di Accessibilità